Di norma l’onorario del mediatore viene stabilito sulla base di una tariffa oraria o giornaliera da concordare all’inizio della mediazione. Si raccomanda di stipulare un contratto scritto con il mediatore ( > modello di contratto).
Generalmente i costi sono ripartiti tra le parti in modo uguale (sono possibili accordi differenti previo accordo comune delle parti).
Le assicurazioni di protezione giuridica assumono in parte i costi di una mediazione.
In questioni di filiazione di natura non patrimoniale, le parti hanno diritto ad una mediazione gratuita se non dispongono di mezzi finanziari sufficienti e se la mediazione è ordinata da un giudice. Nei Cantoni di BS, AR, GE, JU, AG, GR e FR, l’assunzione dei costi da parte dello Stato è possibile anche in altri casi.
La durata della mediazione dipende dalla complessità del caso e dal grado di collaborazione delle parti. In base ad un’indagine conoscitiva della FSM condotta nel 2008, la durata media si situa attorno alle cinque sedute.