Dal 01.01.2011, con l’entrata in vigore del Codice di procedura civile svizzero, le parti possono scegliere liberamente tra la conciliazione statale e la mediazione privata. Inoltre, le parti possono richiedere in qualunque momento la sospensione del procedimento giudiziario per consentire lo svolgimento di una mediazione.
I formulari per tali richieste sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.admin.bj.ch.
La mediazione può essere richiesta anche nelle procedure amministrative e penali.